Si evidenzia l’elenco delle aziende clienti dello studio che hanno percepito aiuti di stato, a qualsivoglia titolo.
Inoltre è possibile verificare per ogni contribuente mediante codice fiscale la concessione di contributo oggetto di pubblicazione sul sito https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/AiutoTemporaryFramework.jspx

 Obbligo di pubblicazione aiuti di stato – legge n. 124/2017

Aggiornato al 30 Giugno 2022

Proroga delle sanzioni per la pubblicità delle erogazioni pubbliche

  • Con la L. 87/2021, di conversione del D.L. 52/2021, è stata prorogata al 1.01.2022 la decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche. 
  • Più in particolare, per il 2021 la decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi sulle erogazioni pubbliche slitta al 1.1.2022. Ciò è stabilito dall’articolo 11-sexiesdecies del D.L.52/2021 inserito, in sede di conversione, dall’articolo 1, c. 1, della L. 87/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» del 21.06.2021.
  • La norma agisce sull’articolo 1, c. 125-ter, della L. 124/2017. L’art. 1, c. 125-bis, stabilisce infatti degli oneri di rendicontazione in nota integrativa (del bilancio d’esercizio e dell’eventuale consolidato) per i soggetti che svolgono le attività commerciali previste dall’articolo 2195 del Codice civile, che riguardano gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti equiparati.
  • I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata (articolo 2435-bis del Codice civile) e quelli comunque non tenuti alla redazione della nota integrativa assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle medesime informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, sui propri siti internet, secondo modalità accessibili al pubblico o sui portali digitali delle associazioni di categoria.
  • Si applica il criterio di cassa e la rendicontazione può avvenire in forma tabellare indicando il soggetto erogante, il vantaggio ricevuto e una breve descrizione dello stesso (circolare Assonime 5/19 e documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, marzo 2019). 
  • Per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (articolo 52 della legge 234/12) gli obblighi informativi possono essere assolti dichiarando la loro esistenza in nota integrativa o sul sito Internet, senza necessità di specificare i dettagli dei benefici ricevuti (articolo 1, comma 125-quinquies). 
  • Dal 1.1.2020 è prevista una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2mila euro, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione e al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
  • La norma ora stabilisce che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni per l’anno 2021 sia prorogato al 1.1.2022.
  • Andrebbe espressamente specificato se il differimento riguarda gli obblighi informativi del 2020. Parrebbe meno sensato il riferimento agli oneri del 2021.